Regole importanti
La normativa generale
L’attività di pulizia e disinfezione è soggetta a specifica normativa ed in particolare a quella della legge 25 gennaio 1994 n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e del successivo regolamento di attuazione contenuto nel DM 7 luglio 1997 n. 274 come segue:
- pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- disinfezione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- disinfestazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
- derattizzazione: complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Agree service srl (CF/PI 02830210353 – REA 317291) titolare del marchio EcoSaniTech® risulta regolarmente iscritta alla camera di Commercio di Reggio Emilia ed esercita l’attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b) dell’at.1 comma 1 del DM 274/97.
La normativa specifica sul Covid-19
Il protocollo anti contagio del 14/03/2020 ad oggi ancora in vigore in quanto richiamato nell’art.2 comma 10 del D.P.C.M. 10/04/2020, (che lo rende obbligatorio e cogente fino a prossimi provvedimenti governativi), prevede le disposizioni per le pulizie e per le sanificazioni:
Nel documento:
- sono incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- le aziende debbono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
In tale protocollo, non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta al datore di lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa. Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare pulizia e sanificazione ordinaria da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso covid19 in azienda, ove invece viene richiesto, come pulizia e sanificazione straordinaria, un intervento da svolgersi secondo le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020.
I termini pulizie e sanificazioni impiegati dagli attori che hanno redatto il protocollo parrebbero essere stati postulati come interventi più vicini alle definizioni di pulizie e disinfezioni del D.M.274/97 atteso, per esempio, che gli stessi prodotti e processi suggeriti dall’OMS e dall’ISS per detergere le mani, le superfici, ecc., negli ambienti non sanitari, sono riconducibili ad operazioni non complesse sia di rimozione di materiali non desiderati quanto di operazioni che hanno l’obiettivo di inattivare i patogeni.
Le attività svolte da EcoSaniTech® sono da intendersi come complementari e rafforzative di quelle previste per la pulizia di ambienti non sanitari descritte nella Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020, pulizie che debbono quindi essere eseguite a cura del committente preliminarmente all’intervento di EcoSaniTech®.